Art. 1 – Denominazione
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore o CTS) e della normativa in materia l’Associazione denominata “Sorig Khang Italia – Centro di Formazione e diffusione della Medicina Tradizionale Tibetana e del Buddismo secondo il Lignaggio Yuthok Nyingthig” di seguito detto Associazione, L’associazione ha codice fiscale numero 90044430503.
La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione “Associazione di promozione sociale” (APS) solo in costanza d’iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione “Sorig Khang Italia_
Centro di Formazione e diffusione della Medicina Tradizionale Tibetana e del Buddismo secondo il Lignaggio Yuthok Nyingthig – Associazione di promozione sociale” in sigla denominata “SORIG KHANG ITALIA APS”. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria
e sarà utilizzata unicamente in costanza d’iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS nella sezione APS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di “Associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico. L’Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività d’interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci.
L’associazione è la sezione italiana della “SORIG KHANG INTERNATIONAL FOUNDATION” Art. 2 – Sede L’Associazione ha sede in Via Peneo 3, 00042 Anzio (Roma). e la cultura buddista, secondo il Lignaggio dello Yuthok Nyinthig L’associazione intende preservare, studiare, praticare e divulgare la Medicina Tradizionale Tibetana utilità sociale. ed ha finalità civilistiche, solidaristiche e di L’eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi
secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell’ambito dello stesso comune, che in altri comuni.
Art. 3 – Durata
L’associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.
Art. 4 – Oggetto sociale
Si ribadisce che l’Associazione non ha scopo di lucro L’Associazione, intende raggiungere gli scopi previsti attraverso le seguenti azioni:
- L’organizzazione di attività di ricerca, seminari di studio, convegni, conferenze pubbliche e private, rassegne teatrali, concerti, corsi di pittura e qualsiasi altra attività artistica, oltre alla pubblicazione di riviste scientifiche e materiale didattico;
- L’organizzazione di lezioni e seminari di studio in relazione alle pratiche di meditazione e di yoga, alle tecniche del benessere e all’educazione alla consapevolezza emotiva sia in spazi pubblici che privati.
In particolare, nell’attuazione del suo scopo sociale potrà svolgere una o più delle attività d’interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell’art. 5 del CTS: Lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali d’interesse sociale con finalità educativa. Lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; Lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale di cui al presente articolo; Lettera k): organizzazione e gestione di attività culturali turistiche d’interesse sociale culturale e religioso; Lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica eNdella prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; Lettera m): Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore.
Lettera n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
Lettera s): agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
Lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
Il Consiglio Direttivo è competente per l’individuazione delle attività diverse da quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali, che l’Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell’art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo
art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse. L’Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che
perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.
Art. 5 – I soci
Il numero dei soci è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci).
Sono soci dell’Associazione:
• i fondatori;
• i fondatori;
• tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell’art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed
eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli
eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci e alla loro partecipazione alla vita associativa.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande
degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro di soci.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I soci devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.
I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione. A tutti i soci, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, compete il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.
Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci
I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto
di:
• partecipare alle Assemblee;
• votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi
dell’associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
• candidarsi a ricoprire cariche elettive all’interno degli organi dell’Associazione, se iscritti da
almeno tre mesi nel libro dei soci;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllare l’andamento;
• partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
• usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione;
• conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
• concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
• conoscere l’ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
• rassegnare le dimissioni e recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone
comunicazione scritta al Presidente.
I soci sono obbligati:
- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare, nei modi e nei tempi
concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell’art. 36 del DLgs 117/2017.
La qualità di socio si perde per:
- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso
l’Associazione;
- indegnità, derivante dalla tenuta dei comportamenti di cui ai due capoversi precedenti, deliberata
dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri (o, in assenza, l’Assemblea).
La delibera di esclusione del socio per una delle cause di cui sopra sarà comunicata per iscritto entro
e non oltre 30 giorni dalla sua assunzione. Il socio escluso potrà proporre ricorso all’Assemblea
entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.
Il recesso e l’esclusione dell’associato soggiacciono, al disposto dell’art. 24 del Codice Civile
laddove applicabili e compatibili.
Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori
L’associazione si avvale dell’opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il
disposto dell’art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le
disposizioni dell’art. 18 del CTS.
L’Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti
di cui all’art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.
Art. 8 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Consiglio direttivo;
- l’organo di controllo nel caso in cui sia obbligatorio, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 30 del
D.Lgs. n.117 del 3/7/2017.
Art. 9 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è formata da tutti i soci all’Associazione ed è presieduta dal Presidente
dell’Associazione (o da altro soggetto nominato dall’Assemblea stessa).
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno.
L’Assemblea è convocata inoltre:
- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il
Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo
lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso
presso la sede o pubblicato sul sito internet dell’associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e
valida, purché verificabile.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega)
almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la validità prescinde
dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti all’Assemblea validamente costituita.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera modifiche al presente statuto è richiesta la presenza di
almeno i tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera la trasformazione, la fusione o scissione e sullo
scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi
diritto.
È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di
videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si
darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 10 – Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea in seduta ordinaria:
• determina le linee generali programmatiche dell’associazione;
• approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali
avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l’organo di controllo;
• nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale
dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i
contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
• approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal
Presidente);
• approva il bilancio preventivo ove previsto;
• ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal
Presidente), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e dei soci;
• si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
L’Assemblea straordinaria:
• delibera le modifiche dello statuto;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, stabilendo,
in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto
dall’art. 26 seguente;
• nomina uno o più liquidatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in
mancanza, del Presidente dell’Associazione e rimangono depositate presso la sede dell’Associazione
a disposizione dei soci per la libera consultazione.
Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun
associato può rappresentare più di 3 soci.
Art. 12 – Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza dal Vice (se nominato,
oppure da altra persona nominata dall’Assemblea), il quale nomina un Segretario incaricato di
verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua
costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea, i cui
componenti, scelti fra i soci e fra le persone indicate dagli enti giuridici soci, si candidano, in numero
non inferiore a tre e fino ad un massimo di cinque.
Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il
Tesoriere. Le cariche sono cumulabili tra loro ad eccezione di quella di Presidente.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il
primo dei non eletti. Tale nomina sarà sottoposta a ratifica dell’Assemblea. Nel caso in cui non
fossero presenti soggetti non eletti, dovrà essere convocata al più presto l’Assemblea per procedere
ad elezioni suppletive.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività
sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto
riservano all’Assemblea.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà
dei componenti.
Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto
dall’art. 13 del CTS e quello preventivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme
che egli ritiene più opportune, purché verificabili. Il Presidente si riserva il diritto di convocare il
Consiglio, in caso di necessità, con un preavviso inferiore a quello previsto di otto giorni.
Art. 14 – Presidente
Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell’Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest’ultimo
al suo interno a maggioranza di voti.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e
presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vicepresidente.
Art. 15 – Segretario/Tesoriere
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci;
- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei volontari che svolgono la loro attività in
modo non occasionale;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e all’ordinata conservazione di tutta la
documentazione contabile dell’Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del
Consiglio Direttivo.
- Su delega del Consiglio Direttivo firma in nome dell’Associazione sui conti correnti, libretti e
depositi
Art. 16 – Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere
riconfermate.
Le sostituzioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio
medesimo.
Art. 17 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:
- contributi dei soci (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse di cui l'art. 6 del CTS;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all’Associazione a qualsiasi titolo.
I fondi sono depositati presso l’istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente
con la firma del Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.
I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio
dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Art. 18 – Erogazioni, donazioni e lasciti
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di
accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo
per fini istituzionali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di
accettazione, con beneficio d’inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e
delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall’Atto costitutivo e dallo
statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 19 – Beni immobili, mobili e altri beni
L’Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure
detenere beni di proprietà dei soci in comodato d’uso, oppure di terzi, sia in comodato d’uso che in
affitto.
Art. 20 – Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione, in prima istanza e fatta salva la responsabilità personale dei componenti il Consiglio
Direttivo e dei soci, in quanto prevista dalla legge, risponde con i propri beni e le proprie risorse
finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’ente stesso.
Art. 21 – Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di aprile dell’anno successivo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il
bilancio consuntivo o il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente,
nonché determinare l’entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo o il rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato
nella sede dell’Associazione, o spedito ai soci, quindici giorni prima della convocazione
dell’Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.
All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e
sull’attività prevista per l’anno in corso.
I bilanci approvati dall’Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri
sociali, restano depositati presso la segreteria dell’Associazione, a disposizione dei soci i quali
possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente)
che deve dare risposta entro 15 giorni.
Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall’art. 13 del
CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) presso il
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 22 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale
Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione
delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. È Fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d’esercizio, gli avanzi
di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori
e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 23 – Quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile, in caso di recesso o di perdita della qualità di
associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro
richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.
Art. 24 – Modificazioni dello statuto
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Associazione.
Esso può essere modificato solo dall’Assemblea dell’Associazione riunita in via straordinaria.
Art. 25 – Regolamento interno
L’Assemblea può decidere di istituire un regolamento interno, che sarà valido previa approvazione
dell’Assemblea e modificabile solo dalla stessa.
Art. 26 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
Nel caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva
diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.
Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali
Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione
contenuta nell’Art. 1 di “APS” quale parte integrante della denominazione dell’Associazione, il cui
utilizzo rimane sospeso fino all’iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del
Terzo Settore.
Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs.
117/2017 e s.m.i., per quanto non previsto dal Codice e, laddove compatibile al Codice Civile.